D.
M. n. 20640 del 24 febbraio 2000
Statuto Sociale dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana
1. L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) con sede in Milano, riconosciuto
con R.D. 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero per
le Politiche Agricole, di seguito denominato Ministero, con D. L. del Capo Provvisorio
dello Stato del 23 dicembre 1947 n. 1665, è regolato dal presente Statuto
Sociale.
2. L'ENCI svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e,
con deliberazione del Consiglio Direttivo, può nominare propri delegati
e delegazioni e costituire uffici distaccati.
3. La durata dell'Ente è illimitata.
4. L'Ente non ha scopo di lucro.
L'ENCI è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico,
ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed
incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego
e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi. Per il conseguimento
di questi fini l'Ente:
a) regola e controlla la produzione e l'allevamento dei cani di razza con particolare
riguardo alle esigenze della cinotecnia italiana;
b) cura la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici nel rispetto della
normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto
del Ministero in armonia con le normative comunitarie con particolare riguardo
al D.L.vo 30/12/1992 n. 529, attuativo della direttiva CEE n. 91/174, nonché
nel rispetto degli indirizzi della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.)
in quanto compatibili;
c) provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica ed all'aggiornamento
culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche
morfologiche e funzionali di soggetti appartenenti alle razze canine, istituendo
e tenendo aggiornato il relativo Registro sulla scorta di disciplinari approvati
dal Ministero con proprio decreto. Provvede altresì alla tenuta ed aggiornamento
degli elenchi di altri specialisti della cinotecnia e ne cura la preparazione
tecnica e l'aggiornamento culturale;
d) regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente,
esposizioni, prove, corse ed ogni altra manifestazione cinotecnica anche con
finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire
la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere
anche all'estero le iniziative di cui al comma precedente intese a favorire
la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano. Può gestire
strutture destinate all'allevamento di cani da lavoro ed alle relative prove
di verifica zootecnica. Indipendentemente dalle attività sopra esposte,
può procedere anche ad organizzare, direttamente o indirettamente manifestazioni
ufficiali di libro genealogico sulla base di apposito disciplinare approvato
con decreto del Ministero;
e) promuove studi e ricerche interessanti la cinotecnia ed aiuta le iniziative
qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione
delle razze canine;
f) può partecipare ad Enti ed Associazioni aventi fini analoghi e può
assumere partecipazioni anche societarie strumentali al perseguimento degli
scopi sociali;
g) esercita ogni altra funzione che gli sia demandata da leggi e da disposizioni
emanate dalle competenti Autorità;
h) potrà curare stampe e pubblicazioni utili alla diffusione delle attività
inerenti l'oggetto sociale.
1. Sono soci dell'ENCI:
a) i cinofili, iscritti al Registro degli Allevatori previsto dal disciplinare
del libro genealogico, residenti in Italia ed in regola con i versamenti della
quota associativa annuale;
b) i Gruppi Cinofili riconosciuti dall'ENCI che associano almeno 50 cinofili
proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico;
c) le Associazioni Specializzate di razza che associano almeno 50 cinofili proprietari
di soggetti iscritti al libro genealogico.
I Soci di cui alla lettera a) ed i cinofili proprietari di cui alle lettere
b) e c) possono associarsi ad un solo Gruppo Cinofilo e ad una sola Associazione
Specializzata ad eccezione dei Soci Allevatori e dei proprietari di cani appartenenti
a più di una razza i quali possono associarsi alle relative Associazioni
Specializzate.
2. Il Consiglio Direttivo dell'ENCI può proporre all'Assemblea la nomina
a Socio Onorario di persone o di associazioni, anche straniere, che abbiano
acquisito particolari benemerenze nel campo della cinotecnia e nei riguardi
dell'ENCI.
1. Per far parte dell'ENCI in qualità di Socio Allevatore o di Gruppo
Cinofilo o Associazione Specializzata, di cui rispettivamente lettera a), lettera
b) e lettera c), comma 1 dell'art. 3, occorre proporre domanda secondo le modalità
fissate dal Regolamento per l'attuazione del presente Statuto.
2. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla
data di presentazione della stessa.
3. In caso di non accettazione, l'aspirante socio entro 30 giorni dalla comunicazione,
può presentare al Presidente dell'Ente reclamo che verrà esaminato
dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
1. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci allevatori, ai Gruppi Cinofili
ed alle Associazioni Specializzate regolarmente iscritti ed in regola con i
versamenti delle quote annuali.
2. Il Gruppo Cinofilo e l'Associazione Specializzata sono rappresentati nell'Assemblea
dell'ENCI dal loro Presidente che in caso di impedimento può essere sostituito
dal Vice Presidente, oppure, per delega, attribuita dal Presidente ad un Consigliere
o ad altro Socio dello stesso Gruppo o della stessa Associazione.
1. Ogni socio dell'ENCI deve corrispondere:
a) una quota annuale fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo,
che deve essere versata entro il primo trimestre di ogni anno; la quota annuale
dei Gruppi Cinofili e delle Associazioni Specializzate è proporzionale
al numero dei propri associati;
b) eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere particolare
approvate dall'Assemblea
2. Le quote di partecipazione e gli eventuali altri contributi non sono in alcun
modo trasmissibili ad altro socio e non rivalutabili.
1. La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni, comunicate con un preavviso di 3 mesi, tramite lettera raccomandata,
al Consiglio Direttivo;
b) per morosità, qualora non abbia versato entro l'anno i contributi
di cui all'art. 6;
c) per esclusione e decadenza, dovuta a grave infrazione delle disposizioni
contenute nel presente Statuto e nelle deliberazioni degli Organi dell'Ente;
d) per decesso.
La perdita della qualità di socio sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo nei casi di cui alle lettere a), b) e d); dall'Assemblea dei soci
su proposta del Consiglio Direttivo sentita la Commissione di Disciplina nel
caso di cui alla lettera c).
2. La qualità di Gruppo Cinofilo e di Associazione Specializzata si perde,
altresì, per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo:
a) quando venga a cessare l'attività degli stessi;
b) quando vengono apportate ai loro Statuti modifiche tali da renderne gli scopi
incompatibili con le finalità dell'ENCI;
c) quando il numero dei Soci scende al di sotto di 50 componenti.
3. Il Consiglio Direttivo non può dichiarare la decadenza di un Gruppo
Cinofilo o di una Associazione Specializzata nell'ultimo semestre del proprio
mandato.
4. La perdita della qualità di Associato importa la rinuncia ad ogni
diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. La perdita della qualità di socio ha effetto: - con la fine dell'anno
nel quale scadono i tre mesi dalla data di dimissioni in cui al punto a) del
comma 1; - con la fine dell'anno nel quale viene dichiarata la morosità
di cui al punto b) del comma 1; - immediatamente per i casi di decesso, esclusione
e decadenza.
1. Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente;
e) il Collegio Sindacale;
f) le Commissioni di Disciplina di 1¡ e 2¡ Istanza;
g) i Consigli Regionali.
2. Tutte le cariche sociali con esclusione dei componenti del Collegio Sindacale,
sono gratuite.
Ai componenti degli organi di cui al numero 1 lettere b, c, d, e, f, per l'esercizio
dell'attività istituzionale spetta il rimborso delle spese di viaggio.
3. I membri degli organi sociali in caso di cessazione del mandato restano in
carica fino alla loro sostituzione.
1. L'Assemblea è composta dai Soci Allevatori, dai Gruppi Cinofili e
dalle Associazioni Specializzate di razza in regola col versamento delle quote
associative, inclusa quella per l'anno in corso.
2. I Gruppi Cinofili e le Associazioni Specializzate debbono essere rappresentati
in Assemblea nei modi e nei termini previsti dall'art. 5.
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro
il mese di aprile per l'approvazione del bilancio annuale; in via straordinaria
quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando sia fatta
richiesta scritta e motivata al Presidente da tanti Soci che rappresentano almeno
un decimo dei soci, o dal Collegio Sindacale.
4. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio Direttivo,
almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante avvisi sulle
pubblicazioni periodiche dell'ENCI ed inviti personali da inviarsi a tutti i
Soci. Nell'avviso di convocazione dovranno essere precisati il luogo, il giorno,
l'ora della riunione in 1¡ e 2¡ convocazione nonché l'ordine del giorno
da trattare e in caso di proposta di modifica di Statuto l'indicazione degli
articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
5. L'Assemblea viene convocata in Milano o in altra sede deliberata dal Consiglio
Direttivo.
6. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti o
rappresentati almeno la metà dei voti spettanti alla totalità
dei Soci; l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia
il numero di soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione non potrà
aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.
1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti: in caso
di parità la proposta si intende respinta.
2. Ogni Socio Allevatore ha diritto ad un voto.
3. Ogni Gruppo Cinofilo ed ogni Associazione Specializzata ha diritto a 5 voti
se conta almeno 50 associati in regola con la quota associativa annuale. Al
solo effetto del diritto di voto dal computo del numero totale dei Soci sono
esclusi eventuali Soci Allevatori associati al Gruppo e/o ad una o più
Associazioni Specializzate e contemporaneamente all'ENCI; ha diritto inoltre
ad un voto per ogni 20 associati oltre i primi 50. La frazione dell'ultima quota
di 20 associati conta per una quota intera se la frazione supera il numero di
10. Il Socio Collettivo non può in alcun caso fruire di più di
50 voti complessivi. Ogni Gruppo Cinofilo ed ogni Associazione Specializzata
ha sempre diritto a 3 voti anche se per effetto dell'esclusione degli eventuali
Soci Allevatori il numero degli associati scende al di sotto dei 50.
4. Il Socio Allevatore può farsi rappresentare in Assemblea da altro
Socio Allevatore mediante delega scritta che deve pervenire, entro il giorno
precedente a quello fissato per l'Assemblea, nella sede prevista secondo il
disposto dell'art. 9 comma 5. Il Socio Allevatore non può fruire di più
di due deleghe.
5. Il Gruppo Cinofilo e l'Associazione Specializzata sono rappresentati nell'Assemblea
dell'ENCI secondo il disposto dell'art. 5 comma 2; eventuale delega scritta
ad un Socio deve pervenire entro il giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea,
nella sede prevista, secondo il disposto dell'art. 9 comma 5. Non sono consentite
più di due deleghe di Gruppi Cinofili o di Associazioni Specializzate
allo stesso Socio.
6. Possono presenziare all'Assemblea ed intervenire alla discussione, ma senza
diritto di voto, i Soci Onorari ed i Presidenti dei Consigli Regionali.
1. L'Assemblea delibera:
a) sulla relazione del Presidente;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo;
c) sul programma generale;
d) sulle modifiche allo Statuto e al suo Regolamento di attuazione;
e) sull'applicazione e sulla misura delle quote associative e dei contributi
di cui art. 6 lettera b;
f) sulla determinazione dell'emulamento ai Sindaci;
g) sulla eventuale adesione, fusione e accordo con altre organizzazioni;
h) sulla perdita della qualità di associato nei casi di cui all'art.
7 lettera c;
i) sul reclamo avanzato dall'aspirante socio non accettato dal Consiglio Direttivo;
l) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. Spetta inoltre all'Assemblea di eleggere undici membri del Consiglio Direttivo,
tre componenti effettivi e due supplenti delle Commissioni di Disciplina di
1¡ e 2¡ Istanza, nonché un Sindaco effettivo ed uno supplente. 3. L'Assemblea,
prima di iniziare i suoi lavori, elegge un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.
1. Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Consiglieri di cui:
a) un rappresentante del Ministero;
b) undici Consiglieri eletti dall'Assemblea, dei quali cinque Soci Allevatori
eletti da questi ultimi e sei eletti dai Gruppi Cinofili e dalle Associazioni
Specializzate. Le votazioni per l'elezione dei Consiglieri avvengono in due
turni separati e immediatamente successivi; gli eletti del primo turno non sono
più eleggibili nel secondo;
c) un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori;
d) due Consiglieri chiamati dai tredici già designati e di cui alle lettere
a), b) e c) del presente articolo, allo scopo di integrare il Consiglio con
rappresentanti di regioni, razze canine, enti o settori culturali di particolare
importanza per la cinofilia italiana. Tale nomina avverrà prima dell'insediamento
del nuovo Consiglio, in una riunione convocata e presieduta dal Consigliere
rappresentante del Ministero.
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità delle
deliberazioni dell'Assemblea;
b) attendere all'amministrazione sociale, nonché curare l'osservanza
delle norme statutarie e dei regolamenti;
c) sottoporre all'esame dell'Assemblea i bilanci consuntivi e le relazioni del
Presidente;
d) approvare non oltre il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo;
e) costituire i Comitati Tecnici nominandone i componenti e deliberando sulle
proposte da essi avanzate;
f) approvare i Regolamenti speciali;
g) riconoscere le Associazioni Specializzate di razza nonché ammettere
i Soci allevatori e i Gruppi Cinofili;
h) concedere la qualifica di Delegazione ai sensi del successivo art. 19;
i) rilasciare, revocare o sospendere la concessione di affisso;
l) indire manifestazioni cinotecniche, approvare e riconoscere quelle indette
da altri e stabilirne il calendario;
m) stabilire le tariffe per l'iscrizione dei cani ai libri genealogici, per
i passaggi di proprietà, per il rilascio di certificati e duplicati,
per la concessione di affissi, nonché quelle relative al riconoscimento
delle manifestazioni e all'iscrizione dei cani a queste ultime;
n) nominare i giudici e gli esperti, suddivisi secondo le funzioni, tenendone
aggiornato l'elenco e determinando la misura dei rimborsi spettanti;
o) deliberare su accordi e convenzioni che debbono essere stipulati dall'Ente;
p) deliberare accordi ai fini di sviluppo ed incremento dell'attività
cinofila con Associazioni ed Enti che abbiano comunque tra gli scopi sociali
o che in qualunque modo si propongano l'utilizzazione e la valorizzazione del
cane puro;
q) provvedere a pubblicazioni di carattere speciale o periodico;
r) procedere all'assunzione, alla nomina o al licenziamento del personale occorrente
per il funzionamento degli uffici, stabilendone le mansioni e la retribuzione,
in funzione dell'organico opportunamente predisposto;
s) deliberare le liti attive e passive nominando i relativi difensori;
t) deliberare la decadenza dei Soci;
u) adempiere, infine, a tutte le altre attribuzioni relative al funzionamento
dell'Ente e che dal presente Statuto non siano riservate alla competenza dell'Assemblea;
v) gestire strutture per l'allenamento e le prove di lavoro finalizzate alla
verifica del livello tecnico dei soggetti esaminati;
z) nominare Commissari straordinari o ad acta presso Gruppi Cinofili e Associazioni
Specializzate.
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente,
sempre quando sia ritenuto necessario dal Presidente ed allorché sia
richiesto da almeno sette dei suoi componenti oppure dal Collegio dei sindaci.
2. L'avviso di convocazione va inviato almeno sette giorni prima della riunione.
Se la riunione ha carattere di urgenza, l'avviso di convocazione può
essere inviato tre giorni prima con qualsiasi mezzo utile.
3. Il Consiglio Direttivo é presieduto dal Presidente ed in sua assenza
dal Vice Presidente, ovvero in subordine dal membro più anziano del Consiglio
stesso; le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più
uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
4. I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono a tre riunioni consecutive
senza giustificato motivo sono ritenuti decaduti di diritto e sostituiti.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore con funzioni
di segretario senza diritto di voto.
1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Qualora durante
il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri
del Consiglio, gli altri provvederanno a sostituirli con i primi dei non eletti
con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così
nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea (art. 2386 C.C.).
2. I Consiglieri eletti in tali circostanze resteranno in carica sino a quando
vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
3. Se venisse invece a mancare più della metà dei Consiglieri,
il Collegio dei sindaci convocherà con urgenza l'Assemblea per l'elezione
del nuovo Consiglio compiendo nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione
(art. 2386 C.C.).
1. Il Comitato Esecutivo é composto dal Presidente, dal Vice Presidente
e da tre componenti del Consiglio Direttivo, da questo designati.
2. Il Comitato Esecutivo affianca l'opera del Consiglio Direttivo e del Presidente;
assicura il normale ed efficace funzionamento dell'Ente; prende le decisioni
di carattere urgente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima successiva
riunione.
3. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore con funzioni
di segretario e senza diritto di voto.
1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo
nel proprio ambito.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Ente, sia nei
rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate
le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede
a quanto si addice alla osservanza della disciplina sociale. In casi urgentissimi
può agire coi poteri del Consiglio Direttivo; le deliberazioni così
adottate devono essere sottoposte alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima
successiva riunione.
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal
Vice Presidente o in subordine dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
1. I Consigli Regionali sono composti da un membro per ogni Gruppo Cinofilo
avente sede nella Regione nominato dal Consiglio Direttivo dei Gruppi Cinofili
stessi.
2. I Consigli Regionali restano in carica 3 anni; i loro componenti sono rieleggibili.
I Consiglieri regionali nella prima seduta del Consiglio, convocato dal Presidente
del Gruppo Cinofilo che ha sede nel capoluogo di Regione, eleggono al loro interno
il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Regionale.
3. Spetta ai Consigli Regionali:
a) formulare, previo interpello dei Gruppi Cinofili e delle altre Associazioni
od enti promotori aventi sedi nella Regione, proposte per la formazione dei
calendari regionali delle manifestazioni da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dell'ENCI;
b) esprimere pareri non vincolanti sul funzionamento dei Gruppi Cinofili aventi
sede nella Regione;
c) tenere rapporti con l'Ente Regione, rappresentando a questo le esigenze dell'ENCI
a riguardo;
d) svolgere tutte le altre mansioni e compiti che il Consiglio dell'ENCI ritenesse
opportuno affidare loro per il conseguimento degli scopi statutari;
4. I Consigli Regionali hanno sede in ogni capoluogo di Regione.
1. Il Consiglio Direttivo può concedere in ogni regione ai Gruppi Cinofili
in possesso di requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento Generale per
l'attuazione e l'integrazione dello Statuto Sociale, la qualifica di Delegazione
dell'Ente affidando ad essi l'incarico di rappresentare l'Enci nell'ambito del
proprio territorio e di svolgere a livello periferico le attività che
verranno attribuite nel medesimo Regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo, se necessario, può attribuire la qualifica
di Delegazione dell'Ente a più di un Gruppo Cinofilo per ciascuna regione.
3. Le norme relative ai rapporti che devono intercorrere tra i Gruppi Cinofili
riconosciuti Delegazione dell'Ente e l'Enci saranno disciplinate da apposito
Regolamento il cui testo verrà deliberato dal Consiglio Direttivo ed
approvato dal Ministero.
Il Consiglio Direttivo concede il proprio riconoscimento ammettendole a Soci, con la denominazione di Gruppi Cinofili, a quelle associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di cani di razza che intendono attivarsi per la valorizzazione delle razze canine. I Gruppi Cinofili svolgono la propria attività mediante manifestazioni, convegni e altre iniziative in ambito provinciale e subprovinciale. Condizione necessaria per il riconoscimento è che l'associazione abbia almeno cinquanta soci residenti nel territorio nel quale il Gruppo opera. Non è consentita l'associazione a più di un Gruppo Cinofilo. Le norme relative ai rapporti tra l'Ente e i Gruppi Cinofili sono disciplinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 29.
Il Consiglio Direttivo concede il proprio riconoscimento ammettendole a soci con la denominazione di Associazioni Specializzate di razza a quelle Associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico che si occupano, ai fini del miglioramento genetico delle popolazioni, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza o di un gruppo di razze similari, affidando ad esse incarichi di ricerca e di verifica e concordando con esse particolari modalità di interventi, mirati al conseguimento dei programmi che l'Associazione persegue. Le Associazioni Specializzate sono inoltre chiamate a fornire supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel Disciplinare del libro genealogico. Non può essere riconosciuta più di una Associazione Specializzata per razza o per gruppo di razze. Condizione necessaria per il riconoscimento è che l'Associazione abbia almeno 50 Soci residenti in Italia. Le norme relative ai rapporti fra l'Ente e le Associazioni Specializzate di razza sono disciplinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 29.
1. Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati Tecnici per sovrintendere
a particolari attività o per lo studio di determinati problemi interessanti
la vita e l'azione dell'Ente. Tali Comitati sono organi consultivi del Consiglio
Direttivo e a questo sottopongono le proprie proposte e conclusioni; essi sono
formati da un massimo di cinque membri scelti fra Soci particolarmente competenti
e idonei ad assolvere i compiti affidati al Comitato del quale fanno parte,
ovvero da esperti di comprovata professionalità, anche non Soci.
2. Il Consiglio Direttivo puòò sciogliere in ogni momento qualsiasi
Comitato Tecnico qualora questo abbia esaurito il proprio compito o quando il
Consiglio stesso non ravvisi più la necessità di conservarlo in
vita.
Patrimonio
Il Patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà
a patrimonio o a riserva;
c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto.
Il fondo d'esercizio del''Ente è costituito:
a) dalle quote associative, dai contributi straordinari versati dai Soci;
b) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie e non
destinate alla costituzione di riserva;
c) dai contribuiti o da qualsiasi altro provento ad esso versati da Enti, persone
o Società a qualsiasi titolo, purché compatibile con i fini statutari
dell'Ente e non destinati a particolari iniziative o forme di attività;
d) dai frutti del patrimonio sociale.
1. L'esercizio finanziario va dal 1¡ gennaio al 31 dicembre.
2. Ogni anno si provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre
da sottoporre all''Assemblea ordinaria degli associati, insieme alle relazioni
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.
3. Per la natura e le finalità dell'Ente l'esercizio sociale non potrà
dar luogo ad utili ripartibili. '' vietato distribuire, anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserva,
capitale, durante la vita dell'Ente, a meno che la distribuzione non sia imposta
per legge.
4. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi
successivi.
5. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere predisposto dal Consiglio
Direttivo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea.
1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Due dei membri effettivi ed 1 dei supplenti sono nominati dal Ministero e l'altro
membro effettivo, nonché il supplente sono eletti dall'Assemblea anche
tra persone estranee all'Enci. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine
di anzianità, in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi
ad esercitare le proprie funzioni.
2. Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge; controlla
i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica
la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative
scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione
con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti di
ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.
3. Deve, inoltre, compiere la verifica del''esistenza di cassa e dei valori
comunque custoditi presso ''Ente e deve accertare annualmente ''effettiva consistenza
dei beni di proprietà dell'Ente, vistando il relativo inventario.
4. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da
iscriversi in apposito registro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
di voti.
5. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce
convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questo lo ritenga opportuno
o su richiesta di un Sindaco.
6. Al Collegio dei sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti
con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea
ordinaria, per la compilazione della relazione.
7. I componenti del collegio dei sindaci ricevono un emolumento nella misura
stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 11 lettera f). 8. I Sindaci durano
in carica 3 anni e sono rieleggibili.
1. I Soci Allevatori, i Gruppi Cinofili e le Associazioni Specializzate, sono
tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti sociali,
le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole della deontologia
e correttezza sportiva.
2. Contro gli inadempienti possono essere adottate sanzioni disciplinari che
variano a seconda della gravità dell'addebito. Esse sono: l'ammonizione
semplice, la censura, la sospensione, l'esclusione.
3. Competente a giudicare per la irrogazione di tali sanzioni è la Commissione
di Disciplina di 1¡ e 2¡ Istanza.
4. Le Commissioni di Disciplina sono composte da tre membri effettivi e due
supplenti eletti dall'Assemblea.
5. I componenti della Commissione di Disciplina durano in carica 3 anni e sono
rieleggibili; essi nominano nell'ambito di ciascuna di queste un Presidente
e un Segretario.
6. I componenti della Commissione di disciplina sono scelti di preferenza tra
avvocati, magistrati, e comunque tra persone dotate di conoscenze giuridiche
anche se non rivestono la qualità di Soci dell'ENCI. La qualità
di componente della Commissione di Disciplina è incompatibile con quella
di Consigliere e di Sindaco dell'Ente e con quella di Presidente di Gruppo Cinofilo.
E' altresì incompatibile con quella di Consigliere regionale.
7. In caso di mancanza di almeno due componenti della Commissione di Disciplina
durante il triennio si procede alla loro sostituzione in occasione della prima
Assemblea ordinaria dei Soci.
8. Il procedimento disciplinare è regolato dalle disposizioni contenute
nel Regolamento di attuazione dello Statuto.
In caso di documentato irregolare funzionamento di un Gruppo Cinofilo o di una Associazione Specializzata, il Consiglio Direttivo dell'ENCI anche su richiesta di un organo o di un terzo dei Soci del Gruppo Cinofilo o della Associazione Specializzata medesimi, nomina un Commissario straordinario o ad acta. Il mandato del Commissario dura non più di sei mesi. Il Commissario riferisce al Consiglio Direttivo circa l'espletamento del mandato.
Per l'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, nonché per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attività che l'Ente è chiamato a svolgere, il Consiglio Direttivo darà corso alla compilazione di un regolamento generale che non potrà comunque derogare da quanto stabilito dal presente Statuto e che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci e ratificato dal Ministero.
1. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea
se non dal Consiglio Direttivo o dai Soci, purché questi rappresentino
almeno un terzo dei voti a disposizione della totalità dei Soci stessi
in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto
al Presidente e debitamente firmata dai proponenti.
2. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate
a semplice maggioranza da una Assemblea in cui siano presenti o rappresentati
almeno i tre quarti dei voti spettanti alla totalità dei Soci. Tali deliberazioni
sono inviate al Ministero per l'approvazione.
In caso di scioglimento dell'Ente, deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità di cui è competente a giudicare il Ministero, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/96, n. 662.
1. I Soci individuali in regola con la quota associativa alla data di entrata
in vigore del presente Statuto conservano l'affisso loro eventualmente riconosciuto.
2. I Gruppi Cinofili e le Associazioni Specializzate già esistenti all'entrata
in vigore del presente Statuto conservano il riconoscimento in precedenza ottenuto
ma sono tenute ad adeguare i loro Statuti a quanto disposto nel presente testo.
3. Gli associati in affisso, ai quali alla data dell'approvazione del presente
Statuto sia stata riconosciuta la qualifica di Soci individuali, conservano
la qualifica di associati in affisso ancorché il titolare dell'affisso
non vi abbia ancora rinunciato o non sia deceduto.
Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto ministeriale di approvazione. Entro dieci mesi da tale data il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del regolamento generale previsto dal precedente art. 29.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.