Modifica ordinanza Turco: consentito taglio coda se previsto da standard FCI

Data di pubblicazione: 07 maggio 2007

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO UFF. VI

MODIFICA ALL’ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI


IL MINISTRO DELLA SALUTE


ORDINA


ARTICOLO 1


L’ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani” è modificata nel modo seguente:

  1. all’art.1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola “coda” è inserita la seguente frase “fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita”;

  2. all’art.5, comma 5 è eliminata la frase “ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art.2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n.281”.


La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione (7 maggio 2007 – ndR) e ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.

Il Ministro Livia Turco


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