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NORMATIVA
GIANERCOLE MENTASTI
Medico chirurgo. Allevatore di Spinoni e Terrier da circa 40 anni. Attualmente
è sindaco di Luino
DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI
Osservazioni e commenti
Come preannunciato sul numero del Giugno scorso di questa rivista pubblichiamo
delle osservazioni e dei commenti sul "Disciplinare del corpo degli
esperti" emanato con Decreto ministeriale N° 20894 del 18 Aprile
2000.
Il Disciplinare è formato da 21 articoli suddivisi in più
capitoli: Norme generali (art 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6), Comitato consultivo
esperti (art 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18), Obblighi
e doveri dei giudici (art 19), Norme transitorie (art 20), Norme di esecuzione
(art 21).
L'art 2 precisa che il corpo degli esperti è suddiviso in due Sezioni,
quella dei Giudici di esposizione e quella dei Giudici di prova. E' pleonastico
far precedere al termine giudice, il vocabolo esperto.
Articolo 3: i Giudici d'esposizione oltre che ad essere regolarmente abilitati
devono aver allevato per almeno dieci anni una o più razze, con
successo, conseguendo coi propri soggetti "... risultati significativi
in verifiche morfologiche ed attitudinali..". Ottima norma, che però
non si capisce perché non richiesta, in modo analogo, per i Giudici
di prove. Se non aver allevato, sia richiesto di avere partecipato con
propri soggetti a prove, con successo, da un certo numero di anni.
Sempre all'art 3 è precisato, che i giudici di esposizione "...
possono anche valutare le caratteristiche di socializzazione dei cani...".
Questa precisazione è importante, perché, come avevo ricordato
nell'articolo precedente (Le norme tecniche del libro genealogico del
cane di razza. "I nostri cani" Giugno 2001) a proposito dei
cani riproduttori dei quali deve essere valutata anche la socializzazione,
ci dice chi è delegato a fare ciò. E' prescritto che deve
essere valutato anche il carattere, ma a fare questo, recita questo disciplinare,
è incaricato il Giudice di prove di utilità e difesa, il
quale può anche giudicare i test di socializzazione. A
creare ancora maggior confusione si legge nel primo paragrafo dell'art
4, che i Giudici di prove (tutti) sono "... valutatori...del carattere
di risposta all'apprendimento...".
Su questo argomento è necessaria una precisa chiarificazione, a
mio parere non difficile: tutti i giudici sia di esposizione, che di prove
possono giudicare la socializzazione e il carattere di un cane.
L'articolo 6 proibisce a tutti i giudici di esercitare la propria attività
in manifestazioni che assegnano titoli italiani sia in Italia, che all'estero,
se Essi ricoprono cariche sociali elettive in organi statutari dell'ENCI.
E se nella manifestazione vengono disputati titoli stranieri o internazionali?
Questo articolo oltre essere scritto in modo poco chiaro introduce una
norma, che, generalmente, non è presente in regolamenti di altri
stati della FCI.
L'articolo 7 che costituisce il capitolo che riguarda il Comitato consultivo
degli esperti, che sostituisce il vecchio Comitato giudici, descrivendone
la composizione, aggiunge "Un funzionario dei servizi zootecnici
del Ministero delle politiche agricole e forestali, segnalato da questo".
Con l'articolo 8 ha inizio il capitolo "Formazione degli esperti".
Questo capitolo tratta l'argomento, che nella storia dell'ENCI è
stato più discusso e controverso. Più volte ha trovato soluzioni
diverse e, probabilmente, se sempre in discussione, mai completamente
soddisfacenti.
I due condizionamenti che dominano la formazione dei giudici sono il necessario
nozionismo e la ricerca di una dote indispensabile, generalmente chiamata
"colpo d'occhio" o più scientificamente "percezione
gestaltica", che non può derivare altro che dall'esperienza
conscia e inconscia. Quindi, sì conoscenza teorica, ma anche lunga
vita fra allevamento e manifestazioni, offrendosi pienamente al confronto.
Nell'articolo 8, che precisa i requisiti che il candidato deve possedere
per accedere alle procedure formative, alla lettera f) non si capisce
se "... l'aver partecipato con propri soggetti... per un periodo
di almeno cinque anni..." si riferisce anche all'allevamento e in
tal caso contraddice la norma dell'articolo 3 secondo paragrafo (dieci
anni), oppure riguarda solo il partecipare a manifestazioni con successo.
In tal caso interessa anche gli aspiranti giudici di prove, requisito
non precisato nell'articolo 4.
Capisco che questa mia trattazione possa apparire noiosa e pedante, ma
i regolamenti devono essere precisi e se non lo sono, devono essere corretti.
In sintesi per diventare giudice bisogna possedere i requisiti richiesti
e:
1) seguire un periodo di apprendistato con almeno cinque giudici diversi;
2) frequentare un corso teorico pratico organizzato dall'ENCI;
3) sottoporsi a un esame teorico, scritto e orale, sulle materie trattate
nel corso;
4) chi avrà superato l'esame sarà iscritto in un elenco
di aspiranti giudici;
5) gli aspiranti giudici dovranno effettuare 5 assistentati (periodo di
tirocinio);
6) dopo cinque assistentati validi, presenteranno all'ENCI domanda di
ammissione agli esami pratici;
7) esame pratico per la nomina a giudice.
L'iter è uguale sia per gli aspiranti giudici di esposizioni, che
per quelli di prove. Naturalmente differisce l'esame pratico:
Nella vita dell'ENCI, questo regolamento è uno dei più complicati,
tecnicamente molto valido, ma come gli altri disciplinari molto complesso
e alcune volte forse troppo. La sua attuazione implica tempi molto lunghi,
nell'ordine degli anni.
Anche i cosiddetti "allargamenti", più correttamente
ora chiamati "estensioni" ad altre razze, che i già giudici
volessero intraprendere, richiedono 5 giudizi per le razze già
possedute e 5 assistentati per quelle da estendere.
L'applicazione di questo regolamento può creare, sino a quando
non saranno pronte le nuove leve, una scarsa disponibilità di giudici.
Giudici che inizialmente saranno abilitati a giudicare poche razze.
Concludo questo scritto sottolineando una realtà, che si è
sempre avverata negli anni passati e molte volte è stata disapprovata:
la nomina "d'ufficio" da parte del Consiglio direttivo di giudici
in attività a "all rounder". Ho sentito dire che anche
in questi giorni tale provvedimento sta per essere preso o è già
stato preso.
Generalmente derivava dalla necessità dei comitati organizzatori
di manifestazioni, di comporre le giurie, non riuscendo a reperire un
numero di giudici sufficiente.
Non so se è norma giusta e corretta. Se attuata, non essendo prevista
dal Disciplinare, deve essere regolamentata e non provvedimento "ad
personam".
Si potrebbe tenere conto della reale anzianità "professionale"
dei giudici (quanto hanno giudicato negli anni), del numero di raggruppamenti
che giudicano e, naturalmente, che non abbiano mai avuto provvedimenti
disciplinari, nemmeno il meno grave come il "richiamo".
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