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Copertina di Ottbre de "I Nostri Cani"

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NORMATIVA


GIANERCOLE MENTASTI
Medico chirurgo. Allevatore di Spinoni e Terrier da circa 40 anni. Attualmente è sindaco di Luino

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI
Osservazioni e commenti

Come preannunciato sul numero del Giugno scorso di questa rivista pubblichiamo delle osservazioni e dei commenti sul "Disciplinare del corpo degli esperti" emanato con Decreto ministeriale N° 20894 del 18 Aprile 2000.
Il Disciplinare è formato da 21 articoli suddivisi in più capitoli: Norme generali (art 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6), Comitato consultivo esperti (art 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18), Obblighi e doveri dei giudici (art 19), Norme transitorie (art 20), Norme di esecuzione (art 21).
L'art 2 precisa che il corpo degli esperti è suddiviso in due Sezioni, quella dei Giudici di esposizione e quella dei Giudici di prova. E' pleonastico far precedere al termine giudice, il vocabolo esperto.
Articolo 3: i Giudici d'esposizione oltre che ad essere regolarmente abilitati devono aver allevato per almeno dieci anni una o più razze, con successo, conseguendo coi propri soggetti "... risultati significativi in verifiche morfologiche ed attitudinali..". Ottima norma, che però non si capisce perché non richiesta, in modo analogo, per i Giudici di prove. Se non aver allevato, sia richiesto di avere partecipato con propri soggetti a prove, con successo, da un certo numero di anni.
Sempre all'art 3 è precisato, che i giudici di esposizione "... possono anche valutare le caratteristiche di socializzazione dei cani...". Questa precisazione è importante, perché, come avevo ricordato nell'articolo precedente (Le norme tecniche del libro genealogico del cane di razza. "I nostri cani" Giugno 2001) a proposito dei cani riproduttori dei quali deve essere valutata anche la socializzazione, ci dice chi è delegato a fare ciò. E' prescritto che deve essere valutato anche il carattere, ma a fare questo, recita questo disciplinare, è incaricato il Giudice di prove di utilità e difesa, il quale può anche giudicare i test di socializzazione. Foto di DalmataA creare ancora maggior confusione si legge nel primo paragrafo dell'art 4, che i Giudici di prove (tutti) sono "... valutatori...del carattere di risposta all'apprendimento...".
Su questo argomento è necessaria una precisa chiarificazione, a mio parere non difficile: tutti i giudici sia di esposizione, che di prove possono giudicare la socializzazione e il carattere di un cane.
L'articolo 6 proibisce a tutti i giudici di esercitare la propria attività in manifestazioni che assegnano titoli italiani sia in Italia, che all'estero, se Essi ricoprono cariche sociali elettive in organi statutari dell'ENCI. E se nella manifestazione vengono disputati titoli stranieri o internazionali?
Questo articolo oltre essere scritto in modo poco chiaro introduce una norma, che, generalmente, non è presente in regolamenti di altri stati della FCI.
L'articolo 7 che costituisce il capitolo che riguarda il Comitato consultivo degli esperti, che sostituisce il vecchio Comitato giudici, descrivendone la composizione, aggiunge "Un funzionario dei servizi zootecnici del Ministero delle politiche agricole e forestali, segnalato da questo".
Con l'articolo 8 ha inizio il capitolo "Formazione degli esperti". Questo capitolo tratta l'argomento, che nella storia dell'ENCI è stato più discusso e controverso. Più volte ha trovato soluzioni diverse e, probabilmente, se sempre in discussione, mai completamente soddisfacenti.
I due condizionamenti che dominano la formazione dei giudici sono il necessario nozionismo e la ricerca di una dote indispensabile, generalmente chiamata "colpo d'occhio" o più scientificamente "percezione gestaltica", che non può derivare altro che dall'esperienza conscia e inconscia. Quindi, sì conoscenza teorica, ma anche lunga vita fra allevamento e manifestazioni, offrendosi pienamente al confronto.
Nell'articolo 8, che precisa i requisiti che il candidato deve possedere per accedere alle procedure formative, alla lettera f) non si capisce se "... l'aver partecipato con propri soggetti... per un periodo di almeno cinque anni..." si riferisce anche all'allevamento e in tal caso contraddice la norma dell'articolo 3 secondo paragrafo (dieci anni), oppure riguarda solo il partecipare a manifestazioni con successo. In tal caso interessa anche gli aspiranti giudici di prove, requisito non precisato nell'articolo 4.
Capisco che questa mia trattazione possa apparire noiosa e pedante, ma i regolamenti devono essere precisi e se non lo sono, devono essere corretti.
In sintesi per diventare giudice bisogna possedere i requisiti richiesti e:
1) seguire un periodo di apprendistato con almeno cinque giudici diversi;
2) frequentare un corso teorico pratico organizzato dall'ENCI;
3) sottoporsi a un esame teorico, scritto e orale, sulle materie trattate nel corso;
4) chi avrà superato l'esame sarà iscritto in un elenco di aspiranti giudici;
5) gli aspiranti giudici dovranno effettuare 5 assistentati (periodo di tirocinio);
6) dopo cinque assistentati validi, presenteranno all'ENCI domanda di ammissione agli esami pratici;
7) esame pratico per la nomina a giudice.


L'iter è uguale sia per gli aspiranti giudici di esposizioni, che per quelli di prove. Naturalmente differisce l'esame pratico:
Nella vita dell'ENCI, questo regolamento è uno dei più complicati, tecnicamente molto valido, ma come gli altri disciplinari molto complesso e alcune volte forse troppo. La sua attuazione implica tempi molto lunghi, nell'ordine degli anni.
Anche i cosiddetti "allargamenti", più correttamente ora chiamati "estensioni" ad altre razze, che i già giudici volessero intraprendere, richiedono 5 giudizi per le razze già possedute e 5 assistentati per quelle da estendere.
L'applicazione di questo regolamento può creare, sino a quando non saranno pronte le nuove leve, una scarsa disponibilità di giudici. Giudici che inizialmente saranno abilitati a giudicare poche razze.

Concludo questo scritto sottolineando una realtà, che si è sempre avverata negli anni passati e molte volte è stata disapprovata: la nomina "d'ufficio" da parte del Consiglio direttivo di giudici in attività a "all rounder". Ho sentito dire che anche in questi giorni tale provvedimento sta per essere preso o è già stato preso.
Generalmente derivava dalla necessità dei comitati organizzatori di manifestazioni, di comporre le giurie, non riuscendo a reperire un numero di giudici sufficiente.
Non so se è norma giusta e corretta. Se attuata, non essendo prevista dal Disciplinare, deve essere regolamentata e non provvedimento "ad personam".
Si potrebbe tenere conto della reale anzianità "professionale" dei giudici (quanto hanno giudicato negli anni), del numero di raggruppamenti che giudicano e, naturalmente, che non abbiano mai avuto provvedimenti disciplinari, nemmeno il meno grave come il "richiamo".