DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ALLEVATORE
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ENCI
Art. 5.1 Ai sensi dell’art.3 dello Statuto sono soci Allevatori le persone fisiche o giuridiche che rispondano ai seguenti requisiti:
- siano cinofili in quanto dimostrino, attraverso i risultati conseguiti nell’ultimo quinquennio con soggetti direttamente allevati, ovvero prestando la propria opera nella veste di esperti giudici, in verifiche zootecniche riconosciute dall’ENCI o dalla FCI, interesse attivo all’allevamento ed al miglioramento delle razze canine riconosciute e non svolgano abitualmente attività di compravendita di soggetti non prodotti dal proprio allevamento;
- siano iscritti al Registro degli Allevatori;
- siano residenti in Italia.
Art. 5.2 La domanda di ammissione a socio Allevatore è presentata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo predisposto dall’ENCI. Alla domanda va allegato importo pari alla quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ENCI. Tale domanda verrà valutata dal suddetto Consiglio ai sensi dell’art.4, comma 2 dello Statuto.
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