Gruppi Cinofili
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo concede il proprio riconoscimento ammettendole a Soci, con la denominazione di Gruppi Cinofili, a quelle associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di cani di razza che intendono attivarsi per la valorizzazione delle razze canine. I Gruppi Cinofili svolgono la propria attività mediante manifestazioni, convegni e altre iniziative in ambito provinciale e subprovinciale. Condizione necessaria per il riconoscimento è che l'associazione abbia almeno cinquanta soci residenti nel territorio nel quale il Gruppo opera. Non è consentita l'associazione a più di un Gruppo Cinofilo. Le norme relative ai rapporti tra l'Ente e i Gruppi Cinofili sono disciplinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 29.
Associazioni Specializzate
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo concede il proprio riconoscimento ammettendole a soci con la denominazione di Associazioni Specializzate di razza a quelle Associazioni legalmente costituite tra cinofili proprietari di soggetti iscritti al libro genealogico che si occupano, ai fini del miglioramento genetico delle popolazioni, dello studio, della valorizzazione dell'incremento e dell'utilizzo di una singola razza o di un gruppo di razze similari, affidando ad esse incarichi di ricerca e di verifica e concordando con esse particolari modalità di interventi, mirati al conseguimento dei programmi che l'Associazione persegue. Le Associazioni Specializzate sono inoltre chiamate a fornire supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel Disciplinare del libro genealogico. Non può essere riconosciuta più di una Associazione Specializzata per razza o per gruppo di razze. Condizione necessaria per il riconoscimento è che l'Associazione abbia almeno 50 Soci residenti in Italia. Le norme relative ai rapporti fra l'Ente e le Associazioni Specializzate di razza sono disciplinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 29.
Art. 6.1 Sono “Soci Collettivi”, nel rispetto e nei limiti di cui agli artt. 20 e 21 dello Statuto, i Gruppi cinofili e le Associazioni specializzate di razza che, in particolare:
Art. 6.2. La domanda di ammissione a Socio Collettivo è presentata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo predisposto dall’ENCI, sottoscritto dal Presidente del Gruppo cinofilo o dell’Associazione specializzata, allegandovi lo Statuto vigente, elenco di almeno 50 soci proprietari di cani iscritti ai registri tenuti dall’ENCI, importo pari alla quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ENCI in ragione del numero degli associati al Socio Collettivo.
Le Associazioni specializzate di razza hanno l’obbligo di corredare l’istanza per il riconoscimento e l’associazione all’ENCI con uno studio per la valorizzazione della razza e degli obiettivi di selezione che l’associazione intende perseguire.
Art. 6.3 Gli associati iscritti ai Soci Collettivi dell’ENCI godranno delle agevolazioni deliberate dal Consiglio Direttivo. A tale riguardo sarà rilasciata una tessera di riconoscimento dalla quale risulterà che l’intestatario appartiene a un sodalizio che è Socio Collettivo
dell’ENCI.
Art. 7.1 I Gruppi Cinofili hanno ambito di operatività provinciale. Nell’ambito della medesima provincia, ulteriori Gruppi Cinofili potranno essere riconosciuti previo parere obbligatorioma non vincolante del Consiglio Cinofilo Regionale competente e del/i Gruppo/i Cinofilo/i già operante/i nella provincia, tenendo conto delle opportunità cinotecniche, nonché di promozione e diffusione di discipline finalizzate all’impiego del cane a scopo sportivo, culturale o umanitario.
Art. 7.2 Operano senza limiti territoriali i Gruppi cinofili che dimostrino di svolgere su tutto il territorio nazionale attività ad alto valore sociale (quali, ad esempio, le attività di soccorso, protezione civile, pet therapy, aiuto ai disabili) ovvero svolgano attività che l’ENCI ritiene ausiliarie a particolari esigenze cinotecniche di impiego in zootecnia, comuni a più razze.