Per meglio comprendere le modalità di instaurazione del procedimento disciplinare, si riportano di seguito le Sezioni del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale ENCI di maggior interesse. Si invita comunque alla lettura integrale del Regolamento.
Le Commissioni di Disciplina
27.1 Il procedimento disciplinare ha due possibili gradi di giudizio, dinanzi alle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza.
27.2 Le Commissioni di Disciplina hanno sede presso la sede dell’ENCI e sono composte da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea a norma dello Statuto Sociale.
27.3 I membri delle Commissioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
27.4 Non possono far parte di una Commissione di Disciplina, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati, Allevatori o collettivi, che abbiano in corso, od instaurino, un contenzioso giurisdizionale con l’ENCI.
28.1 Il Componente della Commissione, effettivo o supplente, sia di prima che di seconda istanza, deve astenersi in tutti i casi in cui abbia un interesse nel procedimento, quando sia teste, se una delle parti o un suo difensore è suo prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia.
28.2 In ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il componente della Commissione, sia di prima che di seconda istanza, può richiedere al Presidente di quest’ultima l’autorizzazione ad astenersi.
28.3 Ove l’astensione riguardi il Presidente della Commissione di seconda istanza, l’autorizzazione andrà richiesta al Consiglio Direttivo. In caso di astensione o ricusazione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un presidente facente funzione per il procedimento.
28.4 Il Presidente della Commissione di seconda istanza provvede alla sostituzione del Componente autorizzato ad astenersi, così come nel caso di grave impedimento temporaneo per motivi di salute.
29.1 L’incolpato ha facoltà di ricusare uno o più componenti, anche supplenti, della Commissione di disciplina di prima istanza per i motivi indicati dall’art. 37 cpp. Mediante inoltro entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione di istanza motivata alla Commissione di disciplina di seconda Istanza.
29.2 Alla prima sessione utile, la Commissione di seconda istanza deve tempestivamente decidere sull’accoglimento o meno dell’istanza.
29.3 In caso di accoglimento, il Presidente della Commissione di prima istanza provvede immediatamente alla sostituzione del componente ricusato.
29.4 Qualora l’istanza di ricusazione risulti manifestamente infondata, la Commissione di disciplina di seconda istanza può infliggere all’incolpato la sanzione disciplinare della censura.
29.5 L’appellante che intende ricusare uno o più componenti anche supplenti della Commissione di seconda istanza, deve inviare richiesta motivata al Consiglio Direttivo dell’ENCI contestualmente all’invio del ricorso.
29.6 Il Consiglio Direttivo dell’ENCI deve tempestivamente riunire apposita Commissione composta dai due membri supplenti della Commissione di prima istanza e da un membro supplente della Commissione di seconda istanza, che non abbiano avuto cognizione del giudizio in questione. La Commissione così composta deciderà sull’accoglimento o meno dell’istanza. In caso di accoglimento il Presidente della Commissione di seconda istanza provvede immediatamente alla sostituzione del componente ricusato. Nel caso in cui la ricusazione riguardi il Presidente della Commissione di seconda istanza, e la stessa sia stata accolta, la sostituzione dello stesso avverrà, senza indugio, a cura del Consiglio Direttivo dell’ENCI.
30.1 I componenti delle commissioni decadono all’avverarsi dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 27 comma 6° dello Statuto ENCI e nei casi di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 27.4 del presente Regolamento di Attuazione.
30.2 La nomina viene meno anche per morte, per rinunzia o per grave ed irreversibile impedimento.
30.3 Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza, della morte, della rinunzia o della ragione di impedimento irreversibile del componente della Commissione e ne dà comunicazione agli interessati a cura della segreteria a mezzo raccomandata a.r..
30.4 In sostituzione di uno dei membri effettivi della Commissione, subentra il componente supplente che abbia riportato il maggior numero di voti. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica.
30.5 Qualora con i membri supplenti non si completi la Commissione, all'integrazione si provvederà con i membri supplenti dell’altra Commissione, a condizione che non abbiano in alcun modo avuto cognizione di un qualche procedimento od abbiano partecipato a deciderlo. Nell’ulteriore difficoltà, le Commissioni saranno integrate nella prima assemblea dei soci; fino a questa data i termini dei procedimenti disciplinari in corso sono sospesi.
31.1 Qualora, a seguito di ricusazione, denuncia o astensione, non fosse possibile il regolare funzionamento di una delle Commissioni di disciplina, i termini dei procedimenti disciplinari interessati sono sospesi.
32.1 I componenti effettivi della Commissione di disciplina di prima istanza, riunitisi per la prima volta dopo l’elezione, provvedono a nominare un Presidente ed un Segretario Istruttore.
32.2 Il Presidente convoca la Commissione e ne dirige le riunioni; affida all’uno o all’altro dei componenti le pratiche relative ai procedimenti già istruiti con l’incarico di riferire alla Commissione in sede deliberante, e di stendere la motivazione della decisione adottata.
32.3 Al Segretario Istruttore è affidata la direzione dell’Ufficio Istruttoria, la tenuta del libro dei verbali di riunione della Commissione, la formazione dei fascicoli dei procedimenti in corso, la tenuta di un ruolo generale dei procedimenti e la conservazione dell’archivio, nonché le altre incombenze che gli vengono di volta in volta affidate dal Presidente, il quale può anche avocare a sé i compiti e le funzioni del Segretario Istruttore per alcuni procedimenti o delegarne l’istruzione ad altro componente.
32.4 Per l’espletamento di tali funzioni, il Segretario si avvarrà di un apposito Ufficio di Segreteria di cui ha la direzione. Dello stesso Ufficio si avvarrà il Presidente nei casi di avocazione delle funzioni. La composizione dell’Ufficio di Segreteria è decisa dal Consiglio Direttivo.
32.5 Per l’istruttoria delle singole pratiche il Segretario Istruttore od il Presidente, si avvalgono anche di un Ufficio Istruttoria Pratiche Disciplinari istituito presso l’ENCI. A tale Ufficio possono anche essere delegati interrogatori o specifici atti istruttori.
Illeciti e sanzioni
33.1 In caso di violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 26, la Commissione applica le seguenti sanzioni:
33.2 Qualora l’Assemblea Generale respingesse la proposta di esclusione avanzata dalla Commissione di Disciplina, il procedimento dovrà essere riesaminato da quest’ultima per l’applicazione di una diversa sanzione disciplinare. Per il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione della proposta definitiva da parte della Commissione di disciplina e la deliberazione della Assemblea, il soggetto per il quale l’esclusione sia stata proposta è sospeso da ogni attività associativa.
33.3 Il soggetto escluso, trascorsi cinque anni dall’irrogazione della sanzione, potrà inoltrare al Presidente del Consiglio Direttivo dell’ENCI istanza di riammissione alla vita e all’attività sociale sulla quale delibererà l’Assemblea generale dei soci previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.
34.1 I fatti passibili di sanzione disciplinare si prescrivono in cinque anni dalla loro commissione. In tale caso la Commissione dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.
34.2 l decorso della prescrizione viene interrotto da ogni comunicazione effettuata all’incolpato dall’Ufficio Segreteria, dalla ricusazione nonché dalla presentazione di appello. In ogni caso il termine massimo della prescrizione non può essere superiore a complessivi anni sette, salvo il caso di sospensione di cui al precedente art.
35.1 In caso di pendenza di più procedimenti disciplinari a carico della stessa persona o Ente è ammessa la riunione ad istanza di parte o di ufficio.
35.2 La riunione dei procedimenti in caso di condanna comporta un’unica sanzione consistente, quando venga comminata la sospensione, nella sanzione più grave aumentata fino a 1/3.
Procedimento
36.1 Il procedimento disciplinare si instaura a seguito di denuncia del socio, oppure a seguito della doverosa segnalazione da parte del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo nonché dei rispettivi responsabili degli uffici dell’ENCI, per notizie di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o del loro servizio.
36.2 Non attivano il procedimento disciplinare le denunce anonime o quelle proposte in difformità a quanto previsto all’articolo successivo.
37.1 Chi intenda sollecitare l’apertura di un procedimento disciplinare deve inviare alla Commissione di disciplina di prima istanza un esposto che deve contenere a) generalità
e domicilio del denunciante, b) generalità e domicilio, ove noto, dell’incolpato, c) l’indicazione specifica dei fatti che darebbero luogo ad illecito disciplinare, d) l’indicazione degli elementi di prova.
37.2 L’esposto, sottoscritto ed indirizzato all’ENCI presso la sua sede, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. entro tre mesi dal verificarsi del fatto denunciato o dalla data in cui il denunciante ne è venuto a conoscenza. Fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale.
37.3 La pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto sottoposto a giudizio disciplinare non comporta la sospensione di quest’ultimo salvo il caso in cui la soluzione di una questione ad esso deferita dipenda dall’accertamento del giudice penale di un fatto costituente reato.
39.1 Il Segretario Istruttore od il Presidente, tenuto conto dell’istruttoria preliminare svolta dagli Uffici competenti, propongono alla Commissione l’archiviazione del procedimento o provvedono alla contestazione degli addebiti. Il procedimento archiviato potrà essere riaperto ove sopravvengano nuovi e decisivi elementi di prova.
39.2 In casi di particolare gravità, l’Istruttore od il Presidente possono proporre alla Commissione la sospensione cautelativa dell’incolpato sino all’esito definitivo del procedimento disciplinare. La sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale motivato. Contro la sospensione cautelativa è ammessa impugnazione con ricorso motivato alla Commissione di seconda istanza entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione effettuata dal segretario della Commissione.
39.3 Ove non si proceda ad archiviazione, la contestazione degli addebiti viene effettuata al domicilio risultante dagli atti in possesso dell’ENCI, restando a carico dell’incolpato la comunicazione di ogni variazione del domicilio medesimo. Ove il domicilio dell’incolpato non risulti dagli atti, ovvero l’incolpato non riceva la comunicazione per trasferimento non comunicato o per omesso ritiro, la contestazione, così come tutte le altre comunicazioni relative al procedimento, si effettuano mediante deposito presso la Segreteria della Commissione e pubblicazione, per estratto, sulla rivista dell’Ente.
39.4 Con la stessa comunicazione, è concesso all’incolpato il termine perentorio di giorni 30 per presentare le sue difese scritte e gli elementi probatori relativi ai fatti di cui alla denuncia. Il termine decorre dalla data in cui l’incolpato ha ricevuto la contestazione, e può essere prorogato, a giudizio insindacabile della Commissione, per gravi e giustificati motivi.
39.5 L’incolpato può avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato che può anche rappresentarlo, in base alle norme dell’ordinamento processuale italiano.
40.1 Decorsi i termini di cui all’art. 39.4, ha inizio la fase istruttoria del procedimento che deve svolgersi senza ritardo.
40.2 All’Istruttore od al Presidente spettano il compimento di tutti gli atti che riterranno opportuni al fine dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento, fruendo a tale scopo dell’ausilio dell’Ufficio Istruttoria Pratiche Disciplinari.
40.3 L’Istruttore od il Presidente hanno la facoltà e, se richiesti, l’obbligo, di disporre la convocazione personale dell’incolpato, eventualmente in contraddittorio con il denunciante, e con l’assistenza del difensore se nominato.
40.4 L’istruttore od il Presidente valutano i mezzi di prova proposti dalle parti e dispongono in ordine alla loro rilevanza, ammissibilità ed assunzione.
40.5 Di ogni atto istruttorio deve redigersi processo verbale sottoscritto dall’istruttore o dal suo ausiliario delegato, nonché dagli intervenuti.
41.1 L’istruttoria viene dichiarata chiusa con provvedimento del Segretario Istruttore o del Presidente, da comunicarsi senza indugio all’incolpato con l’avviso che entro giorni sessanta dal ricevimento della comunicazione può chiedere copia, previo rimborso delle
spese all’ENCI, degli atti assunti e inviare memoria difensiva. Fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale.
41.2 Scaduto il termine di cui al comma 1, l’istruttore od il Presidente riferiscono immediatamente alla Commissione collegialmente riunita.
42.1 La Commissione decide a maggioranza e in forma scritta; il voto del Presidente ha eguale valore di quello degli altri Componenti della Commissione. Tutte le decisioni devono essere adeguatamente motivate.
42.2 Se la Commissione ritiene che l’incolpato abbia commesso l’illecito disciplinare ascrittogli e ne sia responsabile, irroga una delle sanzioni di cui all’art. 33.
42.3 In tutti gli altri casi dispone l’assoluzione dell’incolpato.
42.4 Il testo della decisione, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà allegato al fascicolo del relativo procedimento.
42.5 Ogni decisione dovrà essere numerata progressivamente in relazione all’anno solare della sua emissione, e a cura della Segreteria, conservata negli archivi ed inserita nella raccolta ufficiale delle decisioni della Commissione.
43.1 Copia della decisione verrà comunicata all’incolpato, e al Consiglio Direttivo, con l’indicazione che contro tale decisione l’incolpato potrà proporre appello avanti la Commissione di disciplina di seconda Istanza. Si applica quanto previsto dall’art. 39.3.
43.2 La decisione verrà comunicata anche all’eventuale Associazione di appartenenza dell’incolpato.
44.1 Le decisioni della Commissione di disciplina di prima istanza diventano definitive se non appellate nei termini di cui all’art. 45.1, oppure in caso di conferma della stessa da parte della Commissione di seconda istanza.
44.2 Nei casi di cui al comma che precede, l’Ufficio Segreteria dichiara la definitività della decisione con provvedimento in calce alla stessa, dandone notizia a cura della Segreteria al Consiglio Direttivo.
44.3 Le decisioni definitive sono poste in esecuzione immediatamente. A cura della Segreteria dovrà essere tenuto l’elenco aggiornato delle decisioni definitive. Copia di tale elenco dovrà essere inviato agli uffici preposti, nonché ai delegati dell’ENCI, e a tutti i comitati Organizzatori.
Appello
45.1 L’incolpato può proporre appello avverso le decisioni della Commissione di Disciplina di prima istanza, ovvero dei Probiviri dei Soci Collettivi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 43.1.
45.2 L’appello si propone con ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. alla Commissione di Disciplina di seconda istanza. Fa fede la data di spedizione riportata sul timbro postale.
45.3 Copia dell’atto di impugnazione sarà trasmessa a cura della segreteria, alla Commissione di Disciplina di I° Istanza, ovvero ai Probiviri del Socio Collettivo.
45.4 L’atto deve contenere:
46.1 Ricevuto il ricorso, l’ufficio di Segreteria della Commissione trasmette tempestivamente il fascicolo degli atti e dei documenti del relativo procedimento al Presidente della Commissione di disciplina di seconda istanza, il quale nomina un Relatore che, alla prima sessione utile, propone alla Commissione l’accoglimento o il rigetto delle eventuali istanze istruttorie indicate nell’atto di appello. Il Relatore può altresì proporre l’esperimento d’ufficio di prove non richieste.
46.2 In caso di ammissione delle prove, il Commissario Relatore provvederà alla loro assunzione.
46.3 Si applicano le disposizioni dell’art. 40.
47.1 La decisione della Commissione di seconda istanza può essere di conferma o di riforma parziale o totale.
47.2 In nessun caso la Commissione di seconda istanza può deliberare l’adozione di sanzioni più gravi di quelle comminate in primo grado.
Vi segnaliamo inoltre che gli esposti possono essere inviati o mediante raccomandata a/r o via posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.enci.it, all’attenzione della Commissione Disciplina di Prima o di Seconda Istanza a seconda della relativa competenza.