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Per meglio comprendere le modalità di instaurazione del procedimento disciplinare, si riportano di seguito le Sezioni del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale ENCI di maggior interesse. Si invita comunque alla lettura integrale del Regolamento.

SEZIONE VI

Le Commissioni di Disciplina

27.1 Il procedimento disciplinare ha due possibili gradi di giudizio, dinanzi alle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza.

27.2 Le Commissioni di Disciplina hanno sede presso la sede dell’ENCI e sono composte da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea a norma dello Statuto Sociale.

27.3 I membri delle Commissioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

27.4 Non possono far parte di una Commissione di Disciplina, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati, Allevatori o Collettivi, che abbiano in corso, od instaurino, un contenzioso giurisdizionale con l’ENCI.

28.1 Il Componente della Commissione, effettivo o supplente, sia di prima che di seconda istanza, deve astenersi in tutti i casi in cui abbia un interesse nel procedimento, quando sia teste, se una delle parti o un suo difensore è suo prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia.

28.2 In ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il componente della Commissione, sia di prima che di seconda istanza, può astenersi, previa motivata comunicazione da indirizzarsi al Presidente della propria Commissione.

28.3 Ove l’astensione riguardi il Presidente di una delle Commissioni la motivata comunicazione andrà indirizzata al Consiglio Direttivo. In caso di astensione o ricusazione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un presidente facente funzione per il procedimento.

28.4 Il Presidente di ciascuna Commissione provvede alla sostituzione del Componente astenuto, così come nel caso di grave impedimento temporaneo per motivi di salute.

29.1 L’incolpato ha facoltà di ricusare uno o più componenti, anche supplenti, della Commissione di disciplina di prima istanza per i motivi indicati dall’art. 37 c.p.p. mediante inoltro entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione di istanza motivata alla Commissione di Disciplina di seconda Istanza.

29.2 Alla prima sessione utile, la Commissione di seconda istanza deve tempestivamente decidere sull’accoglimento o meno dell’istanza.

29.3 In caso di accoglimento, il Presidente della Commissione di prima istanza provvede immediatamente alla sostituzione del componente ricusato.

29.4 Qualora l’istanza di ricusazione risulti manifestamente infondata, la Commissione di Disciplina di seconda istanza può infliggere all’incolpato la sanzione disciplinare della censura.

29.5 L’appellante che intende ricusare uno o più componenti anche supplenti della Commissione di seconda istanza, deve inviare richiesta motivata al Consiglio Direttivo dell’ENCI contestualmente all’invio del ricorso.

29.6 Il Consiglio Direttivo dell’ENCI deve tempestivamente riunire apposita Commissione composta dai due membri supplenti della Commissione di prima istanza e da un membro supplente della Commissione di seconda istanza, che non abbiano avuto cognizione del giudizio in questione. La Commissione così composta deciderà sull’accoglimento o meno dell’istanza. In caso di accoglimento il Presidente della Commissione di seconda istanza provvede immediatamente alla sostituzione del componente ricusato. Nel caso in cui la ricusazione riguardi il Presidente della Commissione di seconda istanza, e la stessa sia stata accolta, la sostituzione dello stesso avverrà, senza indugio, a cura del Consiglio Direttivo dell’ENCI.

29.7 Nel caso in cui plurime istanze di ricusazione da parte dell’incolpato, eventualmente unite a possibili astensioni, possano rendere impossibile la composizione di una Commissione per la decisione nel merito, il Consiglio Direttivo, ove questo si dichiari incompatibile l’Assemblea dei Soci, costituisce preliminarmente un’apposita Commissione composta da tre giuristi con le caratteristiche previste dall’art. 27.6 dello Statuto sociale, con il compito di decidere sull’accoglimento o meno dell’istanza. Fino a questa nomina, i termini dei procedimenti disciplinari interessati sono sospesi.

30.1 I componenti delle Commissioni decadono all’avverarsi dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 27 comma 6, dello Statuto ENCI e nei casi di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 27.4 del presente Regolamento di Attuazione.

30.2 La nomina viene meno anche per morte, per rinunzia o per grave ed irreversibile impedimento.

30.3 Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza, della morte, della rinunzia o della ragione di impedimento irreversibile del componente della Commissione e ne dà comunicazione agli interessati a cura della segreteria a mezzo raccomandata a.r.

30.4 In sostituzione di uno dei membri effettivi della Commissione, subentra il componente supplente che abbia riportato il maggior numero di voti. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica.

30.5 Qualora con i membri supplenti non si completi la Commissione, all'integrazione si provvederà con i membri supplenti dell’altra Commissione, a condizione che non abbiano in alcun modo avuto cognizione di un qualche procedimento od abbiano partecipato a deciderlo. Nell’ulteriore difficoltà, le Commissioni saranno integrate nella prima assemblea dei soci; fino a questa data i termini dei procedimenti disciplinari in corso sono sospesi.

31.1 Qualora, a seguito di ricusazione, denuncia o astensione, non fosse possibile il regolare funzionamento di una delle Commissioni di Disciplina, i termini dei procedimenti disciplinari interessati sono sospesi.

32.1 I componenti effettivi della Commissione di Disciplina di prima istanza, riunitisi per la prima volta dopo l’elezione, provvedono a nominare un Presidente ed un Segretario Istruttore.

32.2 Il Presidente convoca la Commissione e ne dirige le riunioni; affida all’uno o all’altro dei componenti le pratiche relative ai procedimenti già istruiti con l’incarico di riferire alla Commissione in sede deliberante, e di stendere la motivazione della decisione adottata.

32.3 Al Segretario Istruttore è affidata la direzione dell’attività Istruttoria, nonché le altre incombenze che gli vengono di volta in volta affidate dal Presidente, il quale può anche avocare a sé i compiti e le funzioni del Segretario Istruttore per alcuni procedimenti o delegarne l’istruzione ad altro componente.

32.4 Per l’espletamento delle proprie funzioni, il Segretario Istruttore e le commissioni di prima e di seconda istanza si avvolgono dell’Ufficio Segreteria Commissione di Disciplina. La composizione dell’Ufficio di Segreteria è decisa dal Consiglio Direttivo, la direzione del medesimo è affidata di volta in volta ai Presidenti delle Commissioni. Spetta all’Ufficio di Segreteria la tenuta del libro dei verbali di riunione della Commissione, la formazione dei fascicoli dei procedimenti in corso, la tenuta di un ruolo generale dei procedimenti e la conservazione degli archivi.

32.5 Per l’istruttoria delle singole pratiche il Segretario Istruttore, od il Presidente, si avvalgono anche dell’Ufficio di Segreteria al quale possono anche essere delegati audizioni o specifici atti istruttori. Gli Uffici dell’ENCI competenti per materia collaborano con l’Ufficio di Segreteria e con il Segretario Istruttore nello svolgimento dell’attività istruttoria dei singoli fascicoli.

32.6 All’Ufficio Segreteria Commissioni di Disciplina compete altresì la tenuta di un massimario delle decisioni divenute definitive nonché dei lodi della giustizia sportiva.

 

SEZIONE VII

Illeciti e sanzioni

33.1 In caso di violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 26, la Commissione applica le seguenti sanzioni:

  1. a) Ammonizione per illeciti di lieve entità.b) Censura, in caso di inosservanza delle norme richiamate dall’art. 26 del presente Regolamento di Attuazione, per dolo o colpa grave.
  2. c) Sospensione, nel caso di illeciti di particolare gravità o nel caso di recidiva. Viene comminata per un periodo da un mese a tre anni. Essa comporta la sospensione del responsabile da ogni attività organizzata o riconosciuta dall’Ente e dall’esercizio dei diritti sociali, la decadenza da ogni carica o funzione dallo stesso ricoperte in seno all’ente o ai Soci Collettivi nonché il divieto di avere parte attiva a qualunque titolo ed in qualunque veste alle manifestazioni riconosciute dall’ENCI. La sospensione viene altresì comminata, per una durata pari alla pena inflitta, in caso di sentenza irrevocabile di condanna del giudice penale per reati che rechino pregiudizio ai beni giuridici anche tutelati dall’ENCI, nonché all’immagine dello stesso. Qualora nel corso di dieci anni venga inflitta ad un associato per due volte la sanzione della sospensione per un tempo complessivamente superiore ad anni tre, egli non potrà ricoprire cariche statutarie in seno all’ENCI o ai Soci Collettivi per i cinque anni successivi alla espiazione della sospensione.
  3. d) Esclusione, nel caso in cui l’illecito consumato renda non più compatibile la permanenza del Socio Allevatore o associato al Socio Collettivo nell’ENCI. La esclusione comporta la perdita di qualità di socio e comunque l’esclusione definitiva da tutte le attività dell’ENCI, nonché il divieto di avere parte attiva a qualunque titolo ed in qualunque veste alle manifestazioni riconosciute dall’ENCI. La proposta di esclusione della Commissione di Disciplina, divenuta definitiva, viene trasmessa al Consiglio Direttivo che, in conformità all’art.7 dello Statuto, ne sottoporrà la deliberazione all’Assemblea generale dei Soci. Il soggetto escluso non potrà richiedere l’iscrizione o rinnovare la stessa in alcun Socio Collettivo, fino alla sua eventuale riammissione ai sensi dell’art. 33.3.

33.2 Qualora l’Assemblea generale respingesse la proposta di esclusione avanzata dalla Commissione di Disciplina, il procedimento dovrà essere riesaminato da quest’ultima per l’applicazione di una diversa sanzione disciplinare. Per il periodo di tempo intercorrente tra la comunicazione della proposta definitiva da parte della Commissione di disciplina e la deliberazione della Assemblea, il soggetto per il quale l’esclusione sia stata proposta è sospeso da ogni attività associativa.

33.3 Il soggetto escluso, trascorsi cinque anni dall’irrogazione della sanzione, potrà inoltrare al Presidente del Consiglio Direttivo dell’ENCI istanza di riammissione alla vita e all’attività sociale sulla quale delibererà l’Assemblea generale dei Soci previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.

34.1 I fatti passibili di sanzione disciplinare si prescrivono in cinque anni dalla loro commissione. In tale caso la Commissione dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.

34.2 Il decorso della prescrizione viene interrotto da ogni comunicazione effettuata all’incolpato dall’Ufficio Segreteria, dalla ricusazione nonché dalla presentazione di appello. In ogni caso il termine massimo della prescrizione non può essere superiore a complessivi anni sette, salvo il caso di sospensione di cui al precedente articolo.

35.1 In caso di pendenza di più procedimenti disciplinari a carico della stessa persona o ente è ammessa la riunione ad istanza di parte o di ufficio.

35.2 La riunione dei procedimenti in caso di condanna comporta un’unica sanzione consistente, quando venga comminata la sospensione, nella sanzione più grave aumentata fino a 1/3.

 

SEZIONE VIII

Procedimento

36.1 Il procedimento disciplinare si instaura a seguito di denuncia del socio, oppure d’ufficio a seguito della doverosa segnalazione da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo o dei suoi membri, nonché dei rispettivi responsabili degli uffici dell’ENCI, ovvero dalle Commissioni di Disciplina, per notizie di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o del loro servizio.

36.2 Non attivano il procedimento disciplinare le denunce anonime o quelle proposte in difformità a quanto previsto all’articolo successivo.

37.1 Il Socio che intenda sollecitare l’apertura di un procedimento disciplinare deve inviare alla Commissione di Disciplina di prima istanza un esposto che deve contenere a) generalità e domicilio del denunciante, b) generalità e domicilio, ove noto, dell’incolpato, c) l’indicazione specifica dei fatti che darebbero luogo ad illecito disciplinare, d) l’indicazione degli elementi di prova, e) sottoscrizione autografa.

37.2 L’esposto, sottoscritto ed indirizzato all’ENCI presso la sua sede, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata a.r. o allegando la scansione dell’originale a messaggio di posta elettronica certificata entro tre mesi dal verificarsi del fatto denunciato o dalla data in cui il denunciante ne è venuto a conoscenza.

37.3 La pendenza del procedimento penale per lo stesso fatto sottoposto a giudizio disciplinare non comporta la sospensione di quest’ultimo salvo il caso in cui la soluzione di una questione ad esso deferita dipenda dall’accertamento del giudice penale di un fatto costituente reato.

37.4 I procedimenti instaurati d’ufficio vengono tempestivamente trasmessi direttamente alla Commissione di Disciplina unitamente all’attività istruttoria già svolta.

38. L’Ufficio di Segreteria, ricevuto il ricorso, provvede alla sua iscrizione nell’apposito registro e alla formazione del fascicolo che, senza indugio, trasmette al Segretario Istruttore o al Presidente in caso di avocazione delle funzioni.

39.1 Il Segretario Istruttore od il Presidente, tenuto conto dell’istruttoria preliminare svolta dagli Uffici competenti, propongono alla Commissione l’archiviazione del procedimento o provvedono alla contestazione degli addebiti. Il procedimento archiviato potrà essere riaperto ove sopravvengano nuovi e decisivi elementi di prova.

39.2 In casi di particolare gravità, l’Istruttore od il Presidente possono proporre alla Commissione la sospensione cautelativa dell’incolpato sino all’esito definitivo del procedimento disciplinare. La sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale motivato. Contro la sospensione cautelativa è ammessa impugnazione con ricorso motivato alla Commissione di seconda istanza entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione effettuata dal segretario della Commissione. In ogni caso il periodo di sospensione cautelare non può superare la sanzione inflitta dalla decisione di prima istanza.

39.3 Ove non si proceda ad archiviazione, la contestazione degli addebiti viene effettuata al domicilio risultante dagli atti in possesso dell’ENCI, restando a carico dell’incolpato la comunicazione di ogni variazione del domicilio medesimo. Ove il domicilio dell’incolpato non risulti dagli atti, ovvero l’incolpato non riceva la comunicazione per trasferimento non comunicato o per omesso ritiro, la contestazione, così come tutte le altre comunicazioni relative al procedimento, si effettuano mediante deposito presso la Segreteria della Commissione e pubblicazione, per estratto, sulla rivista dell’Ente. Eventuali comportamenti dilatori del procedimento attuati mediante il rifiuto della corrispondenza proveniente da ENCI, possono costituire autonomi illeciti disciplinari ovvero circostanze aggravanti da valutarsi nell’ambito del procedimento in essere.

39.4 Con la stessa comunicazione, è concesso all’incolpato il termine perentorio di trenta giorni per presentare le sue difese scritte e gli elementi probatori relativi ai fatti di cui alla denuncia. Il termine decorre dalla data in cui l’incolpato ha ricevuto la contestazione, e può essere prorogato, a giudizio insindacabile della Commissione, per gravi e giustificati motivi.

39.5 L’incolpato può avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato che può anche rappresentarlo, in base alle norme dell’ordinamento processuale italiano.

40.1 Decorsi i termini di cui all’art. 39.4, nel caso in cui a seguito delle difese scritte non si debba procedere ad archiviazione, ha inizio la fase istruttoria del procedimento che deve svolgersi senza ritardo.

40.2 All’Istruttore od al Presidente spettano il compimento di tutti gli atti che riterranno opportuni al fine dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento, fruendo a tale scopo dell’ausilio dell’Ufficio Segreteria Commissioni di Disciplina.

40.3 L’Istruttore od il Presidente hanno la facoltà e, se richiesti, l’obbligo, di disporre la convocazione personale dell’incolpato, eventualmente in contraddittorio con il denunciante, e con l’assistenza del difensore se nominato.

40.4 L’istruttore od il Presidente valutano i mezzi di prova proposti dalle parti e dispongono in ordine alla loro rilevanza, ammissibilità ed assunzione.

40.5 Di ogni atto istruttorio deve redigersi processo verbale sottoscritto dall’istruttore o dal suo ausiliario delegato, nonché dagli intervenuti.

41.1 L’istruttoria viene dichiarata chiusa con provvedimento del Segretario Istruttore o del Presidente, da comunicarsi, ove all’esito dell’istruttoria non si debba procedere all’archiviazione, all’incolpato con l’avviso che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere copia, previo rimborso delle spese all’ENCI, degli atti assunti e inviare ulteriore memoria difensiva.

41.2 Scaduto il termine di cui al comma 1, l’istruttore od il Presidente riferiscono immediatamente alla Commissione collegialmente riunita.

41.3 In ogni caso il Segretario Istruttore ha la facoltà di riaprire la fase istruttoria, acquisendo nuovi elementi ed assegnando nuovi termini a difesa.

42.1 La Commissione decide a maggioranza e in forma scritta; il voto del Presidente ha eguale valore di quello degli altri Componenti della Commissione. Tutte le decisioni devono essere adeguatamente motivate.

42.2 Se la Commissione ritiene che l’incolpato abbia commesso l’illecito disciplinare ascrittogli e ne sia responsabile, irroga una delle sanzioni di cui all’art. 33.

42.3 In tutti gli altri casi dispone l’assoluzione dell’incolpato.

42.4 Il testo della decisione, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà allegato al fascicolo del relativo procedimento.

42.5 Ogni decisione dovrà essere numerata progressivamente in relazione all’anno solare della sua emissione, e a cura della Segreteria, conservata negli archivi ed inserita nella raccolta ufficiale delle decisioni della Commissione.

43.1 Copia della decisione verrà comunicata all’incolpato, e al Consiglio Direttivo, con l’indicazione che contro tale decisione l’incolpato potrà proporre appello avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza. Si applica quanto previsto dall’art. 39.3.

43.2 Il dispositivo della decisione definitiva verrà comunicata anche alle eventuali Associazioni di appartenenza dell’incolpato ed alla eventuale parte lesa ove esistente.

44.1 Le decisioni della Commissione di Disciplina di prima istanza diventano definitive se non appellate nei termini di cui all’art. 45.1, oppure in caso di conferma della stessa da parte della Commissione di seconda istanza.

44.2 Nei casi di cui al comma che precede, l’Ufficio Segreteria dichiara la definitività della decisione con provvedimento in calce alla stessa, posto in esecuzione dal Consiglio Direttivo.

44.3 Le decisioni poste in esecuzione sono comunicate all’interessato; l’efficacia della sanzione decorre dalla ricezione della relativa comunicazione, anche per compiuta giacenza. A cura della Segreteria dovrà essere tenuto l’elenco aggiornato delle decisioni definitive, comprendente l’elenco degli esclusi. L’elenco degli esclusi, dei sospesi, anche in via cautelare, e degli squalificati dalla Giustizia Sportiva dovrà essere inviato agli uffici preposti, nonché ai delegati dell’ENCI, e a tutti i Comitati Organizzatori.

 

SEZIONE IX

Appello

45.1 Il Socio incolpato può proporre appello avverso le decisioni della Commissione di Disciplina di prima istanza, ovvero dei Probiviri dei Soci Collettivi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 43.1.

45.2 L’appello si propone con ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata o allegando la scansione dell’originale a messaggio di posta elettronica certificata alla Commissione di Disciplina di seconda istanza.

45.3 Copia dell’atto di impugnazione sarà trasmessa a cura della segreteria, alla Commissione di Disciplina di prima Istanza, ovvero ai Probiviri del Socio Collettivo.

45.4 L’atto deve contenere:

a) il nome, cognome e domicilio dell’appellante;

b) l’indicazione del provvedimento che si impugna;

c) i motivi di fatto e di diritto sui quali l’appello è fondato;

d) l’indicazione dei nuovi mezzi di prova che non sia stato possibile indicare nel giudizio; di primo grado, o di quelli richiesti e non ammessi nel giudizio di primo grado;

e) l’eventuale istanza di ricusazione di cui all’articolo 29;

f) sottoscrizione autografa.

46.1 Ricevuto il ricorso, l’ufficio di Segreteria della Commissione trasmette tempestivamente il fascicolo degli atti e dei documenti del relativo procedimento al Presidente della Commissione di disciplina di seconda istanza, il quale nomina un Relatore che, alla prima sessione utile, propone alla Commissione l’accoglimento o il rigetto delle eventuali istanze istruttorie indicate nell’atto di appello. Il Relatore può altresì proporre l’esperimento d’ufficio di prove non richieste.

46.2 In caso di ammissione delle prove, il Commissario Relatore provvederà alla loro assunzione.

46.3 Si applicano le disposizioni dell’art. 40.

47.1 La decisione della Commissione di seconda istanza può essere di conferma o di riforma parziale o totale.

47.2 In nessun caso la Commissione di seconda istanza può deliberare l’adozione di sanzioni più gravi di quelle comminate in primo grado.

48.1 Le decisioni della Commissione di appello vengono depositate in conformità all’art. 43 del presente Regolamento e, a cura della Segreteria delle Commissioni di Disciplina, comunicate in copia all’appellante a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, alla Commissione di prima istanza, al Consiglio Direttivo.

48.2 Il dispositivo della decisione sarà comunicato alle associazioni di appartenenza dell’appellante.

49. L’esecuzione delle decisioni divenute definitive avviene ai sensi dell’art. 44.

50. Si applicano inoltre al procedimento d’appello, in quanto compatibili, le norme previste per il procedimento disciplinare avanti la Commissione di prima Istanza.

Vi segnaliamo inoltre che gli esposti possono essere inviati o mediante raccomandata a/r o via posta elettronica certificata all’indirizzo  segreteria@pec.enci.it , all’attenzione della Commissione Disciplina di Prima o di Seconda Istanza a seconda della relativa competenza.​