CARLO BENINI
Membro designato della Commissione di disciplina di seconda istanza
ANTONIO GRASSO
Membro designato della Commissione di disciplina di prima istanza
Per meglio comprendere le modalità di instaurazione del procedimento della Giustizia Sportiva ENCI,
si riportano di seguito le sezioni di maggiore interesse del Regolamento Generale delle
Manifestazioni Canine.
Si invita comunque alla lettura integrale del Regolamento
FAQ
COS’È LA GIUSTIZIA SPORTIVA?
Sono norme per la tutela, il corretto e ordinato svolgimento delle manifestazioni. Viene applicata a tutti i
soggetti previsti all’articolo 1 del Regolamento generale delle Manifestazioni canine (soci e non soci) i
quali, in occasione di una manifestazione riconosciuta dall’ENCI, rivolgono ingiurie, minacce o altre
condotte offensive o violente nei confronti degli esperti giudici, dei rappresentanti dell’Ente e degli altri
partecipanti; verso coloro che creino disordini, invadano gli spazi riservati o comunque disturbino il
regolare svolgimento dell’evento tramite comportamenti non decorosi ed in genere antisportivi.
CHI PUÒ EFFETTUARE LA DENUNCIA?
La denuncia può essere effettuata:
• sia da soci ENCI che da non soci;
• dal delegato ENCI (ove ratificato);
• dal Comitato organizzatore;
• dall’Esperto giudice.
MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DENUNCIA
La denuncia può essere inoltrata:
• per posta elettronica certificata al seguente indirizzo giustiziasportiva@pec.enci.it, entro 7 giorni
dalla fine della manifestazione;
• a mezzo raccomandata a.r. presso gli uffici dell’ENCI – viale Corsica n. 20, Milano – indirizzata alla
“giustizia sportiva ENCI”, entro 7 giorni dalla fine della manifestazione;
• dal delegato ENCI (ove ratificato), dal responsabile del Comitato organizzatore e/o dall’Esperto
giudice entro 7 giorni dalla fine della manifestazione.
COSA DEVE CONTENERE LA DENUNCIA?
La denuncia deve contenere una breve esposizione dell’accaduto, indicazione del soggetto incolpato e
persone presenti ai fatti.
QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE DALLA GIUSTIZIA SPORTIVA?
Le sanzioni previste in caso di accertamento del comportamento antisportivo sono:
• ammonizione per illeciti di lieve entità;
• squalifica da 1 a 6 mesi per illeciti di maggiore gravità.
In caso di recidiva, la sospensione temporanea può essere aumentata fino a tre volte, in relazione alla
gravità e alla frequenza degli illeciti.
COSA COMPORTA LA SQUALIFICA?
La squalifica temporanea comporta l’incapacità di partecipare alle manifestazioni riconosciute dall’ENCI
per il periodo indicato a decorrere dalla comunicazione all’indirizzo o posta elettronica riportati nel
modulo di iscrizione, salvo diversa successiva comunicazione dell’ interessato, e non comporta la
restituzione di quote di iscrizione eventualmente già versate.
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ELENCO DEGLI SQUALIFICATI
Agg. 4 settembre 2024
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