Ente Nazionale della Cinofilia ItalianaEnte Nazionale della Cinofilia Italiana

Giustizia Sportiva ENCI

CARLO BENINI

Membro designato della Commissione di disciplina di seconda istanza

ANTONIO GRASSO

Membro designato della Commissione di disciplina di prima istanza

 

Per meglio comprendere le modalità di instaurazione del procedimento della Giustizia Sportiva ENCI,
si riportano di seguito le sezioni di maggiore interesse del Regolamento Generale delle
Manifestazioni Canine.

Si invita comunque alla lettura integrale del Regolamento

 

FAQ

Sono norme per la tutela, il corretto e ordinato svolgimento delle manifestazioni. Viene applicata a tutti i soggetti previsti all’articolo 1 del Regolamento generale delle Manifestazioni canine (soci e non soci) i quali, in occasione di una manifestazione riconosciuta dall’ENCI, rivolgono ingiurie, minacce o altre condotte offensive o violente nei confronti degli esperti giudici, dei rappresentanti dell’Ente e degli altri partecipanti; verso coloro che creino disordini, invadano gli spazi riservati o comunque disturbino il regolare svolgimento dell’evento tramite comportamenti non decorosi ed in genere antisportivi.
La denuncia può essere effettuata:
• sia da soci ENCI che da non soci;
• dal delegato ENCI (ove ratificato);
• dal Comitato organizzatore;
• dall’Esperto giudice.
La denuncia può essere inoltrata:
• per posta elettronica certificata al seguente indirizzo giustiziasportiva@pec.enci.it, entro 7 giorni dalla fine della manifestazione;
• a mezzo raccomandata a.r. presso gli uffici dell’ENCI – viale Corsica n. 20, Milano – indirizzata alla “giustizia sportiva ENCI”, entro 7 giorni dalla fine della manifestazione;
• dal delegato ENCI (ove ratificato), dal responsabile del Comitato organizzatore e/o dall’Esperto giudice entro 7 giorni dalla fine della manifestazione.
La denuncia deve contenere una breve esposizione dell’accaduto, indicazione del soggetto incolpato e persone presenti ai fatti.
Le sanzioni previste in caso di accertamento del comportamento antisportivo sono:
• ammonizione per illeciti di lieve entità;
• squalifica da 1 a 6 mesi per illeciti di maggiore gravità. In caso di recidiva, la sospensione temporanea può essere aumentata fino a tre volte, in relazione alla gravità e alla frequenza degli illeciti.
La squalifica temporanea comporta l’incapacità di partecipare alle manifestazioni riconosciute dall’ENCI per il periodo indicato a decorrere dalla comunicazione all’indirizzo o posta elettronica riportati nel modulo di iscrizione, salvo diversa successiva comunicazione dell’ interessato, e non comporta la restituzione di quote di iscrizione eventualmente già versate.

 

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ELENCO DEGLI SQUALIFICATI

Agg. 4 settembre 2024